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Gli accordi prematrimoniali


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In contesti anglosassoni, come negli Stati Uniti, è pratica consolidata che i futuri coniugi stipulino accordi prematrimoniali (prenuptial agreements) per disciplinare in via anticipata gli effetti patrimoniali derivanti da una eventuale crisi coniugale. Tali accordi sono pienamente riconosciuti e regolamentati dalla legge.

Nel nostro ordinamento, invece, l’approccio è stato a lungo opposto. La tradizionale impostazione del diritto di famiglia italiano ha considerato tali accordi nulli o comunque inefficaci, in quanto in contrasto con l’art. 160 del codice civile, che sancisce l’inderogabilità dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio.

La svolta si è avuta qualche giorno fa, grazie alla giurisprudenza. Il cambio di rotta è opera della sentenza 20415/2025 della Corte di Cassazione. Essa ha, infatti, riconosciuto la possibilità di stipulare accordi prematrimoniali, a determinate condizioni, allineandosi – almeno in parte – alle prassi di altri ordinamenti europei e internazionali.

Secondo la Corte, gli accordi stipulati prima del matrimonio o durante il rapporto coniugale possono essere considerati validi se inquadrati come contratti atipici ad effetti patrimoniali condizionati all’eventuale scioglimento del vincolo (es. separazione o divorzio), purché non siano lesivi di diritti indisponibili e non violino norme imperative o di ordine pubblico.

L’ambito di validità degli accordi prematrimoniali oggi resta limitato ai profili patrimoniali e contrattuali. In particolare, sono considerati ammissibili:

  • Patti sulla gestione di beni comuni o personali, come la restituzione di somme spese per investimenti condivisi (es. ristrutturazione di immobili intestati a uno solo dei coniugi);

  • Previsioni su contributi economici reciproci, qualora uno dei coniugi rinunci, ad esempio, a un’attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia;

  • Clausole di riequilibrio economico, fondate su criteri di proporzionalità e adeguatezza, che non possono essere penalizzanti o discriminatorie.

Non sono invece validi:

  • Accordi su affido o mantenimento dei figli, in quanto rientranti tra i diritti indisponibili e soggetti a valutazione giudiziale;

  • Clausole che prevedano penalità morali o limitazioni alla libertà personale;

  • Impegni che violino i doveri inderogabili previsti dagli artt. 143-147 c.c.

Per essere potenzialmente efficaci, e non rischiare di condurre alla loro nullità o inopponibilità in sede giudiziale in caso di contenzioso, tali accordi dovrebbero essere:

  • Redatti per iscritto (preferibilmente come scrittura privata autenticata);

  • Assistiti da consulenza legale, attraverso una negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte;

  • Con contenuti equi, non vessatori e sottoscritti in piena libertà e consapevolezza da entrambi i partner.

Questa apertura da parte della Cassazione rappresenta un primo timido passo verso il riconoscimento della possibilità per i futuri coniugi di esercitare autonomia contrattuale anche nel contesto familiare, entro limiti ben precisi. Questa evoluzione si inserisce in una più ampia tendenza giurisprudenziale a valorizzare la libertà negoziale in ambito familiare, soprattutto nei contesti di separazione e divorzio, come dimostrano le crescenti applicazioni della negoziazione assistita introdotta dal D.L. 132/2014.

Alla luce di tutto ciò, l'accordo prematrimoniale, se correttamente impostato, può rappresentare uno strumento di prevenzione dei conflitti, una forma di tutela bilaterale, ma anche un’espressione matura di progettualità di coppia. Non si tratta di mettere in dubbio la solidità dell’unione, ma di predisporre con lucidità e rispetto una cornice giuridica chiara nel caso in cui il rapporto dovesse evolversi in modo inatteso.

Per una redazione conforme alla normativa vigente, si raccomanda sempre di rivolgersi a un avvocato, in grado di garantire la validità e l’efficacia dell’accordo.

Se state, quindi, considerando la possibilità di formalizzare un accordo prematrimoniale è importante confrontarsi con persone esperte che operino con competenza e riservatezza.






 
 
 

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